Circolare nr 4

ELENCHI CLIENTI e FORNITORI per AGRICOLTORI ESONERATI
(art. 36, co. 8-bis, D.L. 179/2012)
Volume affari inferiore
ai 7000 €
È introdotto l’
obbligo, per i produttori agricoli – esonerati ai fini Iva ai sensi dell’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972 (volume d’affari inferiore a 7.000 euro) – di
comunicazione annuale delle operazioni ai fini Iva, di cui all’art. 21, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010.
L’adempimento, che si pone in netta controtendenza con le più volte annunciate esigenze di semplificazione, troverebbe la sua giustificazione nella finalità di rendere più
efficienti le
attività di
controllo relative alla
rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell’art. 18, Regolamento (CE) 178/2002 sulla sicurezza alimentare.
Tale estensione è stata disposta «
al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari».
Si evidenzia che l’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972
esonera dal
versamento dell’Iva e da tutti gli
obblighi documentali e
contabili, compresa la dichiarazione annuale, i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli rientranti nella Tabella A), Parte Prima, allegata al D.P.R. 633/1972. Resta fermo, però, l’
obbligo di
numerare e
conservare le
fatture e le
bollette doganali a norma dell’art. 39, D.P.R. 633/1972. In pratica, detti soggetti – esonerati dalla tenuta di scritture contabili – devono assolvere l’
obbligo di
comunicare i
rapporti commerciali intervenuti nel corso dell’anno.
Sul piano operativo, l’invio di dette operazioni va effettuato
in via telematica entro il
30 aprile di ogni anno con riferimento alle operazioni registrate (o meglio conservate) nell’anno precedente.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo nell’ambito di Telefisco 2013, ad una richiesta di chiarimento circa l’operatività di questa nuova incombenza, ha precisato testualmente che «
si ritiene che l’obbligo di comunicazione, espressamente previsto da questa disposizione entrata in vigore il 19.12.2012, dato il limitato lasso di tempo trascorso fra quest’ultima data ed il 31.12.2012, per finalità di semplificazione degli adempimenti, possa non essere adempiuto dai produttori agricoli per il 2012».
Quindi l’obbligo è, al momento,
solo rinviato, con l’appuntamento fissato al
30.4.2014.
A tal fine, i vertici dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato che, per via del ritardo con cui è stato introdotto il nuovo obbligo, la prima dichiarazione che dovranno presentare i piccoli agricoltori avverrà nel 2014 con riferimento alle operazioni del 2013.
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